L’obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia (1). Tale obbligo per il genitore sussiste in caso di figli nati da matrimonio o convivenza e permane in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Nei casi in cui l’unione genitoriale viene meno, quell’obbligo viene adempiuto con il famoso assegno di mantenimento. Questo è un contributo economico che il genitore non collocatario, cioè il genitore che non risiede con il figlio, versa mensilmente all’altro genitore. Solitamente è il padre a versare alla madre una cifra che sia soddisfacente a mantenere il figlio. La legge stabilisce che è dovere di entrambi i genitori mantenere la prole. Così si fa spesso riferimento al c.d. criterio di proporzionalità: ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La proporzionalità di cui parla la legge si riferisce alle capacità reddituali e patrimoniali di
entrambi i genitori, che però necessitano di un’attenta valutazione. E se non viene considerata la capacità di entrambi?
La Corte di appello di Brescia, in un caso recente, ha determinato l’assegno di mantenimento del padre nei confronti della figlia. Per la quantificazione ha considerato il reddito, ma senza rilevare le tante uscite mensili che abbassavano la disponibilità economica. Inoltre, la Corte di Appello non ha neppure effettuato l’indagine e la valutazione sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre. Il padre non accetta la scelta della Corte e propone ricorso in Cassazione.
Secondo i Giudici(2) la determinazione del contributo che per legge grava sui genitori per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, deve essere quantificato secondo il principio della proporzionalità, che richiede di valutare i redditi dei genitori, le esigenze del figlio e il tenore di vita dallo stesso goduto. Così ha cassato la sentenza e rinviato al giudice precedente per le opportune valutazioni.
La sentenza chiarisce l’indispensabilità dell’indagine del giudice sulla verifica dei redditi dei genitori e sull’esigenze dei figli. Aspetti che la Corte d’appello doveva tenere considerazione. Per tale ragione sarà chiamata a rivedere la decisione, valutando le spese anticipate per il mantenimento del figlio e in che misure sono poi state sostenute.
1. Artt. 147, 148 e 277 c.c.Art. 337-ter c.c.
2. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4145