È responsabile la banca se paga l’assegno a persona diversa dal beneficiario?

L’obbligo di protezione del buon fine dell’operazione

12 Gennaio 2023


Solitamente si pensa che la condizione di non trasferibilità dell’assegno bancario sia una garanzia sufficiente al buon esito dell’operazione. Non rari sono i casi in cui un assegno venga spedito per posta, o lasciato incustodito, sottratto, o semplicemente finisca a un soggetto diverso dal beneficiario. In generale è vero, per la legge, questo tipo di titolo non può essere trasferito a nessuno, se non al titolare oppure accreditato sul suo conto corrente.

Ma è sempre così? Si può delegare qualcuno?

In realtà è possibile il pagamento di un assegno non trasferibile effettuato in favore di un soggetto diverso dal beneficiario, qualora quest’ultimo abbia manifestato di voler derogare alla clausola di non trasferibilità autorizzando il pagamento.

In questo caso l’assegno presenterà sulla girata la clausola “per procura”.

E come si manifesta questa volontà?

Si procede “per procura” quando il prenditore, che è il soggetto che deve riscuotere, munisce di procura il portatore ( che è un soggetto diverso dal beneficiario). A questo punto il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all’assegno medesimo.

La banca cosa deve fare?

Innanzitutto  deve agire secondo le regole generali di diligenza. Si fa riferimento al dovere della banca di controllare che il soggetto portatore del titolo sia il beneficiario dell’assegno, attravero la verifica dei documenti di riconoscimento.

Facciamo un esempio

Una compagnia assicurativa lamenta con la banca che l’assegno spedito è stato incassato da un soggetto diverso dal beneficiario e chiede il risarcimento per responsabilità contrattuale. Il giudice, sia in primo grado che in appello, ritiene responsabile la banca, in quanto non ha dimostrato di essere stata diligente (1). In particolare secondo il Tribunale, il cassiere avrebbe dovuto sia verificare l’identità del portatore del titolo, chiedendo un secondo documento di identità, ma anche che il codice fiscale presentato appartenesse a persona vivente. Questo perché il portatore oltre che ad incassare l’assegno procedeva ad aprire un libretto di risparmio postale per il versamento dell’importo. La banca propone ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dato ragione alla banca (2). Secondo i giudici l’aver inviato l’assegno mediante il servizio postale costituisce già un concorso di colpa del mittente, il quale si è esposto a un rischio, operando in modo imprudente, senza preservare gli interessi del vero beneficiario. Rispetto alla violazione della diligenza, non ritiene sussista alcuna colpa nel comportamento dell’istituto di credito. La patente di guida, al pari della carta di identità, è già strumento sufficiente per una diligente identificazione, sempre che non vi siano evidenti segni o indizi di falsità. Peraltro, a detta della Corte, il dipendente di una banca non è tenuto a valutare e sospettare di eventuali operazioni, anche se contestuali, non dovendo promuovere alcuna indagine o verifica in assenza di indizi che suggeriscano cautela nell’operazione.

Quindi la banca non è mai responsabile?

La legge sugli assegni bancari stabilisce che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento (3).

Quando è responsabile?

L’istituto bancario deve comportarsi in modo diligente e professionale, rispondendo delle conseguenze negative causate al danneggiato. Pensiamo al caso del cassiere che si dimentica di chiedere i documenti di identità al portatore del titolo. O al funzionario che si limita a verificare la sola rispondenza del nome del beneficiario con quello scritto sul documento apparentemente regolare, senza rendersi conto del falso grossolano (4). In questo caso la banca sarà responsabile anche se si tratta colpa lieve.

Perché è importante?

La banca, nel caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa, deve dimostrare che l’errore non è a lei imputabile. Laddove non riesca, sarà chiamata a pagare nuovamente la somma all’effettivo beneficiario, a prescindere dal grado di diligenza adoperato nell’accertamento dell’identità del portatore del titolo. La banca è gravata dai doveri di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati dal buon esito dell’operazione (5). In sostanza, consistono nell’assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che presiedono la circolazione e l’incasso.

NOTE

1 art 1176 c.c.
2 Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 35821 del 6 dicembre 2022,
3 art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni)
4 Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Sambito – Rel. Meloni, con l’ordinanza n. 11138 del 10 giugno 2020
5 Teoria del contatto sociale qualificato Cass sez. Unite sentenza n.14712/2007


Maria Concetta Falcone Mi impegno con costanza nell’acquisire nuove competenze perché voglio che, con me al suo fianco, il cliente si senta al sicuro. Penso che le esperienze maturate al lavoro possano essere d’aiuto anche agli altri, perciò ne parlo qui, in modo più semplice possibile.

TAG

Copyright © 2021-2022
Tutti i contenuti di questa piattaforma sono riservati e la riproduzione totale o parziale è vietata.
Le casistiche e ogni altro riferimento al diritto riportati nel blog non hanno carattere di consulenza né sostituiscono il parere professionale. Gli articoli sono redatti e pubblicati con lo scopo di chiarire al lettore inesperto gli aspetti più complessi della materia e fargli acquisire maggiore consapevolezza in ambito legale
Simplius® è un marchio registrato a livello europeo. Tutti i diritti sono riservati.
Simplius® è un progetto di Andrea Borsani Studio Legale

CONTATTI


Privacy e Condizioni