QUALI RISCHI SI CORRONO A ESPORSI SUI SOCIAL

Quando la critica non costituisce diffamazione

3 Novembre 2022


Andy Warhol nel 1968 profetizzava che “nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per 15 minuti”. Oggi milioni di persone sono attive su Facebook, Istangram, Twitter e così via. Per molti, ormai, i social sono il mezzo più usato per comunicare, commentare, esprimere la propria opinione. Esporsi sui social è una costante. In Italia la Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero (1). In questa rientra anche il diritto di critica. Tale libertà non può sfociare in offese gratuite e indiscriminate, che sono illecite.

Questo vale anche per gli ex coniugi. I social non possono essere il ring per “dirsele” di santa ragione. Ciò non vuol dire che non si possano fare critiche. Lo ha ricordato qualche mese fa la Corte di Cassazione (2). Una donna, sul suo profilo Facebook, ha criticato l’ex moglie dell’attuale compagno, invitandola a trovarsi un’occupazione anziché pretendere l’assegno di mantenimento.

Così è stata denunciata dell’ex moglie. Secondo la donna la pubblicazione sui social ne ha leso la dignità, la reputazione e il diritto al suo mantenimento. La richiesta, però, non è stata accolta neanche in Cassazione. Secondo i giudici i post pubblicati su Facebook non attaccano direttamente l’ex moglie, ma censurano solo la sua pretesa di conservare l’assegno di mantenimento dell’ex marito.

Non si tratta di espressioni denigratorie o insulti della persona, ma, seppur aspri e forti, sono coerenti rispetto al concetto proposto.

La critica della rivale in amore costituisce censura non lesiva se non si traduce in termini umilianti, come ad esempio sarebbe stato definirla “parassita”.

Perché è importante?

Si rischia la diffamazione sui social quando si pubblica un commento, visibile a tutti, offensivo della reputazione di una persona, se è accompagnato da un insulto, da una critica falsa, da una foto offensiva o vignetta oscena. Sarà irrilevante, al contrario, la critica che non trascenda in offesa, se pertinente al tema della discussione, al fatto narrato, al concetto da esprimere. In conclusione, i social sono un’estensione digitale della dimensione fisica. Perciò ricorda, posta responsabilmente.

 

NOTE
  1. art. 21 Cost..
  2. Corte di Cassazione sentenza n. 32585 del 5 settembre 2022.
  3. art 51 c.p.

Emanuela Tucci Per me, un avvocato non è solo colui o colei che ti affianca in un momento di difficoltà. Ma anche chi ti aiuta a raggiungere obiettivi consigliandoti il modo giusto per districarti da situazioni insidiose. Ma per aiutare qualcuno bisogna prima ascoltarlo. E comprenderlo.

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