Può accadere che la malattia duri più del previsto. In questo caso per un lavoratore è normale chiedersi se corra qualche rischio, anche quello di perdere il posto di lavoro. Se il lavoratore è in malattia, il nostro ordinamento, in generale, pone un obbligo al datore di lavoro: non può licenziarlo.
Il lavoratore in stato di malattia ha sia il diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, per i giorni prescritti dal medico, sia il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Solitamente il periodo è pari a 180 giorni. La Corte di Cassazione (1), richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (2), ha affermato che il bene della salute non può essere adeguatamente tutelato e garantito se non all’interno di tempi sicuri.
In sostanza, il lavoratore ammalato o infortunato deve avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere il posto di lavoro.
Il periodo di tempo per il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente è detto periodo di comporto. La motivazione che ha spinto il Legislatore a questa soluzione è di natura sociale e assistenziale.
Terminato il periodo di comporto il datore di lavoro può licenziare il lavoratore. In tal caso al lavoratore è dovuta l’indennità sostituiva del preavviso. Molti contratti collettivi stabiliscono che, terminato il periodo di comporto, il lavoratore ancora malato, possa chiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Sono i contratti collettivi che ne stabiliscono la durata. Terminato il comporto e l’aspettativa non retribuita per malattia il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente.
Consiste in una indennità pari alla retribuzione spettante al lavoratore e quantificata nei giorni nei quali avrebbe lavorato durante il periodo del preavviso.
La tutela della salute del dipendente è principio cardine di tutto il sistema, così come il diritto al lavoro. Per tale motivo il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore, se succede, potrà essere dichiarato dal Giudice illegittimo. Consiglio pratico, per evitare di terminare il periodo di comporto, ricordate che il lavoratore può chiedere le ferie, interrompendo così l’assenza per malattia. In seguito potrà chiedere di usufruire dell’aspettativa non retribuita.
1) Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza 28 luglio 2022 n. 23674
(2) Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 12568 del 2018