Molti pensano che “sicurezza sul lavoro” significhi solo caschi, scarpe antinfortunistiche e norme antincendio. In realtà, la sicurezza è un concetto molto più ampio (1). Lo dice l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare “tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Tradotto: l’azienda non deve solo evitare incidenti, ma creare un ambiente di lavoro sicuro, sano e rispettoso della persona.
L’art. 2087 è una vera e propria norma di chiusura del sistema di sicurezza.
Significa che il datore non può limitarsi a rispettare le regole minime previste dalla legge: deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per prevenire danni ai lavoratori, anche se non previsto da una norma specifica.
In altre parole: la sicurezza non è un elenco di regole, ma un comportamento responsabile e costante.
Un datore può violare l’art. 2087 anche senza un incidente fisico. Ecco alcuni casi sempre più frequenti: un ambiente di lavoro stressante, con ritmi insostenibili o pressioni costanti; mancanza di formazione sull’uso delle nuove tecnologie (technostress); situazioni di mobbing o esclusione sociale non gestite; scarsa attenzione alla salute mentale o al carico emotivo di chi lavora a contatto con il pubblico (burnout). Tutti questi esempi rientrano nel concetto di “rischio psicosociale”, oggi riconosciuto come una vera e propria forma di danno sul lavoro.
La Cassazione (2) ha chiarito che la tutela dell’art. 2087 c.c. non riguarda solo la sicurezza fisica, ma anche quella psicologica. Un datore di lavoro che ignora situazioni di stress, isolamento o violenza verbale può essere responsabile civilmente e penalmente dei danni subiti dal lavoratore (3).
L’obbligo di sicurezza, quindi, comprende anche la prevenzione del disagio mentale.
Il datore di lavoro deve proteggere il lavoratore non solo dal rischio di cadere, ma anche dal rischio di crollare psicologicamente. La sicurezza, oggi, significa anche rispetto, equilibrio e attenzione alla persona.
L’art. 2087 è la “clausola di protezione universale” del lavoratore. È il ponte tra la legge e la realtà quotidiana di chi lavora. Se l’ambiente è malsano, il datore non può dire “non era previsto”: la responsabilità resta sua.
es.il diritto alla salute è tutelato, con la previsione di due ipotesi delittuose contenute nel codice penale: – l’art 437 che prevede la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro punendo “chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”. Il delitto è aggravato se dal fatto deriva un disastro o un infortunio;- l’art. 451 che prevede l’omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro punendo “chiunque, per colpa, ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al pronto soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”.